Agosto 2019

La cessione dell'ecobonus. Le imprese non sono banche

Confapi FVG contraria al finanziamento coatto

L’Agenzia delle entrate con provvedimento del 31 luglio 2019 ha reso operativa la cessione della detrazione per interventi energetici prevista dal decreto Crescita. Si tratta della possibilità, per i contribuenti che eseguono interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, di cedere al fornitore la detrazione a cui hanno titolo. Il contribuente che esegue gli interventi può, quindi, utilizzare direttamente la relativa detrazione oppure cederla al fornitore beneficiando immediatamente di uno sconto sul prezzo dell’intervento.

Il fornitore poi viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24 in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa al fornitore, è riconosciuta la possibilità di cedere la detrazione ai propri fornitori di beni e servizi.

Gli interventi interessati riguardano la sostituzione di infissi e caldaie a condensazione, la messa in sicurezza antisismica e la riqualificazione dell’involucro dell’edificio.

La cessione deve corrisponde all’importo della detrazione, non è pertanto prevista la possibilità di una cessione di valore inferiore alla detrazione. Così, se la detrazione complessiva è di 5.000 euro, il cliente cederà la sua detrazione di 5.000 euro, il fornitore acquisirà la detrazione per 5.000 euro, senza alcuna possibilità di prevedere un corrispettivo per il servizio reso.

È invece possibile cedere parzialmente la detrazione, vale a dire in misura percentuale. Così per una detrazione complessiva di 5.000 euro, è possibile cedere al fornitore solo 2.000, mentre i rimanenti 3.000 recuperarli direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Il provvedimento delle Entrate ha previsto che l’opzione per la cessione deve essere comunicata, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Per gli interventi relativi ad unità immobiliari singole, la comunicazione dovrà essere effettuata dal soggetto che ha diritto alla detrazione, utilizzando le funzioni rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate o, in alternativa, presentando uno specifico modulo.

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, la comunicazione deve essere trasmessa dall’amministratore del condominio servendosi del flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati per la precompilata.

Non è consentito cedere il credito in argomento a banche o altri intermediari finanziari.

La compensazione tramite F24 potrà essere effettuata a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è effettuata la comunicazione. Compensazione che dovrà obbligatoriamente essere effettuata dividendo la detrazione in cinque rate annuali di pari importo.

Nel caso in cui l’impresa non riesca a compensare interamente il credito nell’anno, per incapienza di imposte a debito, tale differenza non sarà persa ma potrà essere utilizzata negli anni successivi o richiesta a rimborso.

La cessione della detrazione è molto contestata dalle associazioni imprenditoriali, compresa CONFAPI FVG, perché carica sulle imprese fornitrici l’onere di finanziare i committenti per un importo pari alla detrazione spettante e per un arco temporale di cinque anni. Le imprese, infatti, si troveranno nella impegnativa e spiacevole condizione di fare da banca ai propri clienti, riconoscendo da subito una riduzione sul prezzo pari al valore della detrazione, che però sarà recuperabile dall’impresa in un arco di cinque anni. Ovviamente questa norma incide in maniera significativa sull’equilibrio finanziario aziendale, soprattutto delle piccole realtà mentre per quelle più strutturate può rappresentare anche una occasione di acquisizione di nuova clientela.

Tra le numerose criticità emerse ne vogliamo porre in evidenza tre, tutte fonte di forti preoccupazioni per le PMI.

La prima riguarda l’impossibilità di richiedere al contribuente un corrispettivo per il finanziamento concesso; la norma attualmente non prevede questa possibilità, circostanza che sarebbe anche giustificabile per il servizio reso. Questa inibizione potrebbe indurre le imprese fornitrici a ricaricare il corrispettivo della prestazione dell’onere finanziario patito. Onere che potrebbe essere compreso nell’importo totale della prestazione, gonfiando in questo modo l’importo complessivo e rischiando pesanti contestazioni da parte della stessa amministrazione finanziaria o, qualora venisse consentito dal legislatore, evidenziandolo distintamente in fattura.

Il secondo aspetto riguarda l’eventuale contestazione, anche parziale, da parte dell’Agenzia delle entrate della spettanza delle detrazioni in capo al soggetto che commissiona i lavori. Come deve essere regolato l’effetto a cascata che tale situazione riverserebbe sui fornitori e subfornitori subentrati nella detrazione? Chi dovrebbe riversare le somme all’Erario e quale dovrebbe essere eventualmente la modalità di recupero delle stesse nei confronti dei committenti?

Per ultimo non si deve dimenticare che le imprese fornitrici subiscono già, al momento dell’incasso con bonifico, una pesante ritenuta che da sola anticipa spesso l’intero carico impositivo che grava sul reddito dell’impresa. Sostanzialmente sono soggetti ad un prelievo anticipato già nel corso dell’anno. Ora, la cessione della detrazione in argomento non può che aggravare pesantemente l’equilibrio finanziario dell’azienda, che, oltre a vedersi decurtare in maniera significativa gli incassi delle proprie prestazioni, subisce anche la beffa dell’ulteriore ritenuta sui bonifici.

L’intervento deve essere ripensato nella sua interezza, di mezzo ci sono le piccole e medie realtà produttive, asse portante del sistema economico del nostro Paese.