Marzo 2020

La riforma della crisi d'impresa

Nuovi oneri e adempimenti con vantaggi limitati

placehold

Il commento del Presidente della Categoria C.E.D. e Servizi alle Imprese

Il Codice della crisi d’impresa rappresenta senz’altro, a livello teorico, un progetto ambizioso che, da un lato si prefigge il compito di individuare con tempestività le aziende in difficoltà e di prevenire il loro default inserendo nella gestione correttivi e strategie utili a ricostituire, se possibile, un equilibrio economico finanziario solido e dall’altro lato pretende l’adozione di un assetto organizzativo adeguato a riconoscere con tempestività le difficoltà aziendali.

A livello pratico però tale impostazione non considera che in un’economia come la nostra, basata soprattutto sulla piccola e media impresa, molto spesso sottocapitalizzata e dove le situazioni di crisi vengono frequentemente risolte con l’impegno e l’apporto finanziario dello stesso imprenditore, il ricorso a soggetti estranei può determinare un trauma difficile da affrontare per l’imprenditore. Ciò implica anche costi aggiuntivi e maggiori responsabilità senza garantire all’imprenditore e al sistema risultati tangibili nella risoluzione delle difficoltà aziendali.

Sono invece assolutamente convinto sull’utilità di dotare le imprese di un assetto organizzativo adeguato, ma non come una necessità emergenziale bensì come un’esigenza preliminare da favorire anche con la formazione assistita dell’imprenditore introducendolo anche alle tecniche basilari di economia aziendale.

Premessa

Con il D.Lgs. 14/2019 si è data attuazione alla riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché delle procedure concorsuali. Si tratta di una riforma sistematica ed organica prevista dalla legge delega n. 155/2017 applicabile a tutti i soggetti esercenti un’attività economica sia in forma individuale che societaria.

Gli obiettivi della riforma sono quelli di superare l’idea punitiva del fallimento, riorganizzare le procedure concorsuali e da sovraindebitamento, ma soprattutto prevenire l’insolvenza con una diagnosi anticipata dello stato di crisi, al fine di attivarsi tempestivamente per affrontare la situazione contingente. Si vuole garantire quindi la prosecuzione dell’attività e la salvaguardia della capacità imprenditoriale. Molte delle disposizioni previste dal decreto saranno applicabili dal 15 agosto 2020, ma alcune sono già operative.

Soggetti interessati

Interessati alle nuove regole sono tutti i soggetti che esercitano un’attività imprenditoriale. Vi rientrano conseguentemente gli imprenditori individuali, le società di persone e quelle di capitali. Vi rientrano anche le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, a prescindere dalla composizione del loro capitale sociale. Sono inoltre interessati alle nuove regole anche le persone fisiche non imprenditori e i professionisti.

Questi soggetti, qualora si trovino in una situazione di sovraindebitamento, devono attivare specifiche procedure. 

I diversi gradi di difficoltà

Le situazioni di difficoltà si possono presentare in modi diversi, a questo proposito la norma disciplina specifiche fattispecie.

La crisi d’impresa è uno stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa futuri ad onorare le obbligazioni assunte in modo regolare. Spetta all’imprenditore quindi valutare la propria situazione e prevedere l’evoluzione futura.

L’insolvenza riguarda la situazione in cui l’imprenditore non è più in grado di far fronte in maniera regolare alle proprie obbligazioni e si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori.

Il legislatore ha distinto la crisi dall’insolvenza soprattutto sulla base del fattore temporale, dove la prima precede la seconda.

Durante la crisi è ancora possibile intervenire adottando misure in grado di riportare l’azienda in bonis, mentre con l’insolvenza non è possibile rimediare e l’unica possibilità sarà quella di trovare una soluzione concordata con i creditori.

La norma disciplina anche il sovraindebitamento, includendovi sia la definizione di crisi sia quella di insolvenza, differenziandosi per lo più per il campo di applicazione soggettivo riservato alle imprese minori, imprenditori agricoli, start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziaria, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie.

La differenza tra un imprenditore insolvente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale, e un imprenditore sovra indebitato, assoggettabile alla liquidazione controllata, riguarda l’ambito penale. Nel primo caso si renderanno applicabili le fattispecie delittuose di bancarotta, mentre nel secondo caso l’imprenditore sarà esentato. In questo modo i piccoli imprenditori vengono assimilati ai consumatori privati e ai professionisti per i quali è prevista una specifica procedura di sovraindebitamento.

I nuovi obblighi in capo all’imprenditore

Sono previsti specifici nuovi adempimenti in capo all’imprenditore affinché sia possibile individuare per tempo l’emersione di situazioni di crisi.

In particolare l’art. 3 del decreto prevede che:

  • l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza ritardi le iniziative necessarie a farvi fronte;
  • le società e gli altri soggetti collettivi devono adottare un assetto organizzativo adeguato, per rilevare immediatamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative idonee.

Più dettagliatamente e conformemente a quanto previsto dal nuovo comma 2 dell’art. 2086 del codice civile, l’imprenditore che opera in forma societaria deve:

  • istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita di continuità aziendale;
  • attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Segnaliamo che questi nuovi adempimenti sono già operativi, infatti, l’articolo 389 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 espressamente ha previsto l’entrata in vigore di queste disposizioni dal 16 marzo 2019.

La procedura di allerta 

La procedura di allerta si basa sul principio secondo il quale la possibilità di salvaguardare i valori delle imprese in difficoltà è direttamente proporzionale alla tempestività dell’intervento risanatore. Mentre il ritardo nel recepire i sintomi di una crisi, nella maggior parte dei casi, determina un’insolvenza irreversibile.

Ecco perché alla presenza di indizi di crisi, l’organo di controllo è obbligato a segnalare immediatamente tale situazione agli amministratori.

La segnalazione è stata estesa anche all’Agenzia delle entrate, all’INPS e all’Agente della riscossione i quali saranno tenuti a monitorare l’andamento dell’esposizione debitoria nei loro confronti assumendo così un ruolo attivo nella gestione della crisi.

Le procedure di segnalazione interna ed esterna di cui sopra rappresentano la fase preliminare, immediatamente precedente la procedura di segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi) che viene instaurata solo quando la prima segnalazione non abbia generato in capo agli amministratori un’adeguata risposta.

A questo proposito la norma prevede che gli amministratori, a seguito della segnalazione dello stato di crisi da parte dell’organo di controllo, devono attivarsi nei 30 giorni successivi per rimediare alla situazione di difficoltà.

Se la segnalazione è attivata dai creditori qualificati (Entrate, INPS e Ag. riscossione), gli amministratori avranno 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione o per presentare un’istanza di composizione assistita o di regolarizzazione della crisi.

In definitiva se le segnalazioni interne non attivano l’organo amministrativo, si dovrà avviare una procedura di composizione presso l’OCRI e, in caso di fallimento anche di quest’ultima, aprire la procedura di composizione assistita della crisi al fine di salvaguardare la continuità aziendale. Procedura che dovrà essere svolta in modo riservato e confidenziale.

Sono esclusi dagli obblighi di segnalazione le grandi imprese, le società quotate in borsa, le banche, le società di intermediazione mobiliare, i fondi comuni d’investimento, i fondi pensione, le imprese di assicurazione e le società fiduciarie.

L’OCRI

L’Organismo di composizione della crisi (OCRI) è un organismo collegiale in fase di istituzione in tutte le Camere di Commercio e avrà la funzione di gestire e facilitare il procedimento di allerta, nonché di assistere l’imprenditore nel procedimento di composizione della crisi.

Avrà quindi il compito di ricevere le segnalazioni di cui sopra, gestire le procedure di allerta e assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.

La competenza territoriale dell’OCRI è fissata dalla sede legale dell’impresa.

L’Organismo è costituito e opera per il tramite delle strutture delle Camere di Commercio ed è composto dall’ufficio del referente e da professionisti accreditati. Per ogni procedura sarà nominato un collegio dedicato.

Il referente OCRI, una volta ricevuta la segnalazione, nomina il collegio composto da professionisti iscritti nell’albo dei gestori della crisi.

Entro 15 giorni dalla segnalazione l’OCRI convoca il collegio, il debitore e l’organo di controllo, se costituito, per un’audizione riservata e confidenziale.

L’intera gestione deve essere fatta nella massima riservatezza al fine di evitare inutili allarmismi.

Dopo l’audizione si possono aprire due soluzioni:

  • se l’organismo ritiene che non sussista una situazione di crisi, disporrà l’archiviazione;
  • se l’organismo ritiene fondato lo stato di crisi, individuerà con il debitore le procedure idonee al suo superamento, fissando un termine entro il quale il debitore dovrà riferire in merito alla loro attuazione.

In quest’ultimo caso se il debitore non attiverà le procedure idonee adottate, il collegio dell’OCRI redigerà una relazione che trasmetterà al referente che ne darà notizia a coloro che hanno effettuato la segnalazione. A questo punto se la situazione non sarà sanabile, si darà inizio ad altre procedure di regolarizzazione della crisi o di composizione assistita, in cui saranno necessariamente coinvolti i creditori.

Gli indicatori della crisi

Le situazioni di tensione o di difficoltà economica sono rappresentate da squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa nonché dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore. Queste situazioni sono rilevabili attraverso specifici indici in grado di evidenziare:

  • la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
  • le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, se la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

Gli indici dovranno dimostrare la capacità dell’azienda di onorare con adeguati flussi di cassa gli impegni e gli oneri legati all’indebitamento.

Gli indici da utilizzare per valutare lo stato di crisi saranno elaborati con cadenza almeno triennale dall’Ordine dei dottori commercialisti e approvati dal MISE con specifici decreti.

Se l’impresa ritiene che gli indici approvati non siano adeguati alle proprie caratteristiche, ne deve indicare le ragioni nella nota integrativa indicando quali indici devono ritenersi più idonei per individuare lo stato di crisi. Questi ultimi tuttavia, dovranno essere certificati da un professionista con una specifica attestazione da allegare alla nota integrativa, ma in ogni caso produrranno effetti dall’esercizio successivo alla loro elaborazione.

Gli obblighi di imprenditori e amministratori

L’art. 3 del D.Lgs. 14/2019 responsabilizza esplicitamente l’imprenditore prescrivendo l’adozione di ogni misura diretta alla tempestiva rilevazione del proprio stato di crisi, al fine di porvi rimedio immediatamente, mentre per le società impone all’organo amministrativo, e per le stesse finalità, l’adozione di specifici assetti organizzativi adeguati alle caratteristiche aziendali.

La norma ha modificato anche l’articolo 2086 del codice civile, variando la definizione di direzione gerarchica dell’impresa, in gestione dell’impresa, comportando l’assunzione di un maggior grado di responsabilità. Responsabilità che viene individuata anche nell’adozione di una struttura societaria e organizzativa adeguata alle dimensioni e alla natura dell’azienda. Il senso di questa disposizione normativa è legato alla considerazione che un imprenditore attento e organizzato offre maggiori possibilità e garanzie di salvaguardare la continuità e il patrimonio aziendale. Nell’azienda disorganizzata, viceversa, la situazione di crisi può rimanere latente.

Tra le novità previste dalla riforma si segnala la possibilità di proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nel caso in cui il patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento dei relativi crediti.

In questo caso la responsabilità degli amministratori è quantificabile nella misura pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica o di apertura della procedura concorsuale e quello riferito alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento. 

La nomina dell’organo di controllo

La nomina dell’organo di controllo

Il decreto ha previsto un allargamento della platea di società tenute alla nomina di un organo di controllo.

Per le SRL viene confermata la nomina qualora sia l’atto costitutivo a prevederla, mentre sono stati modificati al ribasso i limiti al superamento dei quali scatta l’obbligo.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è ora obbligatoria quando:

  • la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
  • vi è un controllo su una società obbligata alla revisione dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

     a) totale attivo dello stato patrimoniale€ 4.000.000

     b) totale ricavi delle vendite e prestazioni€ 4.000.000

     c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio20 unità

L’obbligo viene meno quando per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei sopra indicati limiti.

Rispetto alla previgente normativa si segnala che l’obbligo decorreva al superamento di due dei tre vecchi limiti previsti dalla norma, limiti che in ogni caso erano più elevati.

Si segnala che sono state variate anche le regole che ne modificano l’obbligo di nomina nel senso che, qualora l’assemblea che approva il bilancio nel quale vengono superati i limiti non provveda entro 30 giorni alla nomina dell’organo di controllo, sarà lo stesso Tribunale a provvedere o su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese.

Per le società a responsabilità limitata e le cooperative esistenti al 16 marzo 2019, l’obbligo di nomina dell’organo era fissato al 16 dicembre 2019. La norma prevedeva, infatti, un periodo transitorio di 9 mesi, dal 16 marzo, per adeguare lo statuto alle novità introdotte dalla riforma.

Il decreto Milleproroghe all’art. 6 - bis ha fatto slittare l’obbligo di nomina alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019. Il nuovo termine quindi è variabile, da quattro a sei mesi, legato alla data in cui sarà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio riferito al 2019.

Tale obbligo può richiedere la modifica sullo statuto nell’ipotesi in cui non sia previsto nulla in merito all’organo di controllo o quando la sua nomina sia subordinata al superamento dei limiti di cui all’art. 2435-bis del codice civile.

Per la prima applicazione dei nuovi limiti si dovrà fare riferimento ai parametri dimensionali dei due esercizi precedenti vale a dire il 2017 e il 2018.

Le attività dell’Associazione sulla riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Convegni

  • Udine, 15/5/2019 - Il nuovo codice della crisi d’impresa - Relatore dott. Pietro Del Fabbro.
  • Udine, 18/9/2019 - La salvaguardia del patrimonio dell’imprenditore: le ultime novità - Relatore Avv. Carlo Ferrero.
  • Udine, 27/9/2019 - La revisione legale dei conti alla luce della riforma della crisi d’impresa - Relatori Dott. Davide David e Dott. Maurizio Rossini.
  • Udine, aprile 2020 - Il nuovo codice della crisi d’impresa: aspetti finanziari e rapporti con le banche - Relatori Dott. Eugenio Mollica e Dott. Paolo Zorzenone.


Corsi

  • Aprile 2019 - Il Controllo di gestione, la programmazione economica e finanziaria e il budget alla luce dei nuovi obblighi recati dalla riforma della crisi d’impresa (3 pomeriggi) - Relatore Dott. Daniele Vidoni.


Riunioni di categoria

Gruppo CED

  • Udine, 30/05/2019 - Riunione del gruppo sul tema “La crisi d’impresa” con intervento dell’Avv. Carlo Ferrero.

Gruppo CED

  • Udine, aprile 2020 - Riunione del gruppo sul tema “La crisi d’impresa” con intervento del Dott. Paolo Zorzenone.

Gruppo Giovani Imprenditori

  • Udine, 6/2/2020 - Riunione del gruppo sul tema “La crisi d’impresa” con intervento del Dott. Paolo Zorzenone.


Sportello

È attivo lo Sportello dedicato all’assistenza delle imprese per i nuovi obblighi di revisione dei conti alla luce delle novità recate dal nuovo codice della Crisi d’impresa.


Eventi pubblici

*Udine, 9/11/2019 - In occasione dell’incontro sulla cessione dell’Ecobonus con i parlamentari della regione, il dottor Paolo Zorzenone, cui è stata delegata la relazione tecnica, ha richiamato la riforma della Crisi d’impresa per la tenuta finanziaria delle PMI.

*Udine, 25/11/2019 - Indici di bilancio e ruolo del commercialista a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Udine - Il Direttore dell’Associazione Lucia C. Piu è intervenuta sul Codice della crisi di impresa e in particolare sull’OCRI l’organo collegiale di competenza della CCIAA.

*Udine, 20/02/2020 - OCRI, avvio delle attività, CCIAA PN UD - Il Direttore Lucia C. Piu con il collega Paolo Zorzenone dell’Ufficio fiscale hanno partecipato all’incontro tecnico organizzato dalla CCIAA sul tema. L’incontro è stato condotto dal segretario della CCIAA PN UD Maria Lucia Pilutti che è anche il Referente dell’OCRI e dal Dr. Alberto Maria Camilotti, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Udine.


Articoli e pubblicazioni

*Apinforma 5/2019, pag. 9 - Il codice della crisi d’impresa - Una novità di immediato interesse per le imprese: obbligo di nomina dell’organo di controllo - Avv. Carlo Ferrero.

*Apinforma 6/2019, pag. 6 - Nuovo fardello per le PMI - Comunicato stampa del Presidente nazionale Confapi, Dott. Maurizio Casasco.

*Apinforma 7/2019, pag. 20 - La riforma della crisi d’impresa - Dott. Paolo Zorzenone.

*Apinforma 8/2019, pag. 17 - Il nuovo rapporto banca - impresa - un futuro difficile con il nuovo codice della crisi d’impresa? - Dott. Eugenio Mollica e Dott. Enrico Romanutti.

*Apinforma 10/2019, pag. 16 - Nuove soglie per la nomina dell’organo di controllo.

*Apinforma n. 12/2019, pag. 18 - La crisi d’impresa - Ing. Stefano Castiglione.

*Apinforma n. 20/2019, pag. 8 - Codice della crisi d’impresa - A dicembre l’obbligo di nomina dell’organo di controllo - Paolo Zorzenone.